Diritti del conduttore danneggiato dal Covid-19: riduzione del canone e sospensione della fideiussione imposti dal dovere di buona fede oggettiva

Ha diritto alla riduzione del canone di locazione e alla sospensione della garanzia fideiussoria il conduttore di un locale commerciale (per attività di ristorazione) che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti governativi adottati, si sia trovato costretto a sospendere l’attività e, successivamente, a gestire la drastica riduzione del fatturato, in conseguenza delle misure di contenimento imposte.

Ha diritto alla riduzione del canone di locazione e alla sospensione della garanzia fideiussoria il conduttore di un locale commerciale (per attività di ristorazione) che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti governativi adottati, si sia trovato costretto a sospendere l’attività e, successivamente, a gestire la drastica riduzione del fatturato, in conseguenza delle misure di contenimento imposte.

A stabilirlo è stato il Giudice Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso della sesta sezione civile del Tribunale di Roma che, in accoglimento della domanda cautelare proposta dal conduttore, con decreto emesso il 27 agosto 2020, ha ritenuto sussistente la violazione del canone di buona fede oggettiva, espressione del più generale dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, per non avere la società locatrice ottemperato all’obbligo di rinegoziare le condizioni economiche del contratto di locazione, a seguito delle sopravvenienze legate all’insorgere della pandemia per Covid-19.

E’ la clausola generale della buona fede, attesa la sua funzione integrativa e correttiva del regolamento contrattuale, a consentire la tutela di fattispecie non contemplate dal legislatore, quali quelle derivanti dalla pandemia in atto, e rispetto alle quali gli strumenti codicistici si appalesano inidonei a fornire una tutela soddisfacente, mirando, per lo più, alla distruzione del rapporto.

Per questi motivi, e sulla base dell’ulteriore rilievo secondo il quale i provvedimenti governativi adottati per ridurre l’impatto finanziario della pandemia nelle attività produttive, non risultano sufficienti a riportare in equilibrio il contratto entro la sua normale alea, il Tribunale di Roma, qualificando il caso esaminato quale peculiare ipotesi di impossibilità della prestazione di natura parziale e temporanea, ha disposto la riduzione del canone di locazione fino al mese di marzo 2021 e la sospensione della garanzia fideiussoria fino a un importo massimo dell’esposizione debitoria.

Avvocati Chiara Sciola e Elisabetta Calvario, MLT Partners