Criptovalute. l’iscrizione nel registro OAM

Con la seguente circolare conosciamo le regole per l’iscrizione nella sezione speciale del registro OAM e l’esercizio di attività di servizi di criptovalute.

Il Decreto sulle criptovalute emanato in data 13 gennaio dal Ministero delle Finanze prevede ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro OAM
(organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) le modalità e la tempistica con cui

– i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale
– i prestatori di servizi di portafoglio digitale

sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter. del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

In particolare, l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro.

L’iscrizione nella sezione speciale del registro è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

 

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